Informativa sul Lavoro Autonomo Occasionale ai sensi dell’art. 2222 del Decreto Legislativo n.81/2015
Il 25 Giugno 2015 è stato approvato il D.lgs n.81 : da tale data non sono più attivabili i contratti a progetto, le collaborazioni coordinate e continuative con i pensionati di vecchiaia, le prestazioni occasionali (al di sotto dei 30 giorni lavorativi e dei € 5000,00 di compenso nell’anno solare) e le associazioni in partecipazione con apporto di lavoro. A seguito di tale decreto, dal 01 Gennaio 2016 potranno essere instaurate solo le seguenti tipologie contrattuali di lavoro autonomo occasionale o il lavoro accessorio.
LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
Il lavoro autonomo occasionale, si distingue dall’abrogata collaborazione occasionale poiché caratterizzato dalla mancanza di continuità della prestazione e dalla mancanza di coordinamento, in quanto l’attività non deve essere svolta all’interno dell’azienda né nell’ambito del ciclo produttivo del committente. Il lavoro autonomo occasionale, nel limite reddituale dell’anno, minore o uguale a 5.000 euro, è esente da contribuzione INPS/INAIL, mentre se maggiore di € 5000,00 euro all’anno è soggetto alla contribuzione INPS in gestione separata, sulla quota di reddito che eccede sui € 5000,00, ferma restando l’esenzione contributiva INAIL. Il lavoro autonomo occasionale sia se superiore sia se inferiore a € 5000,00 euro anno è sempre soggetto a ritenuta fiscale d’acconto del 20%.